Autolettura di chiusura

Autolettura di chiusura:

Per far sì che possa disporsi l’autolettura in caso di chiusura del rapporto contrattuale, l’Autorità intende prevedere alcune modalità di informazione ai clienti finali. In particolare, il cliente finale interessato – vale a dire il cliente finale elettrico non dotato di contatori telegestiti e potenzialmente il cliente finale gas – dovrebbe essere informato:

1) della possibilità di effettuare l’autolettura;

2) delle modalità e delle tempistiche di comunicazione della stessa;

3) del fatto che il dato così comunicato potrebbe venire ricondotto alla data di avvio della fornitura;

4) che l’utilizzo dell’autolettura ai fini della fatturazione è comunque condizionato all’assenza di un dato effettivo comunicato dall’impresa di distribuzione e ricondotto all’ultimo giorno di fornitura.

Tali informazioni dovrebbero essere trasferite dal venditore al cliente finale in fase di conclusione del contratto e indicate nel contratto stesso, per i casi di switching e in occasione della richiesta del cliente finale per i casi di voltura o delle richieste di informazioni da questo formulate (tramite call center, sportelli fisici, lettera, mail ecc) in merito alle modalità per l’ottenimento della voltura e in generale in occasione di richieste riguardanti le modalità di espletamento dell’autolettura nonché sui siti internet dei venditori.*

*Cfr. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 415/2015/R/EEL Autorità